L'anno
duemilauno, il giorno 30 (trenta) del mese di Settembre , in Pisa, si sono
riuniti i Signori :
1. Roberta
Stefani;
2. Fabrizio
Tola;
3. Elena
Frisaldi;
4. Grazia
Ambrosino;
5. Antonio
Sechi;
6. Vincenzo
Gervasi;
per
stipulare quanto appresso:
1. E'
costituita un' Associazione artistica - musicale, denominata "Corale S. CECILIA" con sede in Pisa,
Via xxxxx n. xx, presso xxxxxxxxxxxxx, avente le finalità e l'organizzazione
fissate nello Statuto che, debitamente firmato da tutti i sopracitati signori,
si allega al presente atto sotto la lettera " A " perché ne costituisca parte
integrante e sostanziale.
2. I
soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi,
riuniti in assemblea, nominano:
a) il
Direttore Artistico nella persona del Sig., Massimo Marinai, che accetta;
b) il
Consiglio Direttivo dell'Associazione, che rimarrà provvisoriamente in carica
fino all'espletamento delle elezioni
così come previsto nello Statuto, nelle persone dei Signori xxx yyy, xxx yyy,
xxx yyy e xxx yyy, i quali dichiarano di accettare la carica. I Consiglieri di
cui sopra nominano nella carica di Presidente il Signor xxx yyy, nella carica
di Segretario il Signor xxx yyy, nella carica di Cassiere il Signor xxx yyy.
3. Tutti
accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in nessuna delle cause di
incompatibilità previste dallo Statuto e dalla Legge. Per quanto concerne il
Collegio dei Sindaci Revisori si dispone di rimandarne la costituzione non
appena saranno avvenute le elezioni generali.
4. Il
Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il
riconoscimento dell'Associazione presso le autorità ed enti competenti.
5. La
quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione
durante il primo anno viene determinata in £. 20.000 (ventimila). Per gli anni
successivi al primo spetterà al Consiglio in carica determinare l'importo della
quota di iscrizione e la eventuale quota annuale.
6. Ai
sensi dell'art.8 comma 1° della legge 11.8.1991, n° 266 e della Circolare
attuativa del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992, n°3 (G.U. n° 56 del
7.3.1992) si richiede la registrazione del presente atto in esenzione
d'imposta.
7. Tutti
gli effetti del presente decorrono da oggi.
Letto, confermato e
sottoscritto
ALLEGATO
"A"
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA MUSICALE
«CORALE
S. CECILIA» PISA
****
CAPITOLO 1°
DELLA
COSTITUZIONE - DELLA SEDE - DELLE FINALITA' - DELLE CARATTERISTICHE - DELLA
DURATA
Art. 1
- COSTITUZIONE
E' istituita in PISA una Associazione
artistica-musicale denominata:
«Corale S. cecilia».
Art. 2
- Sede
L'Associazione ha sede in xxxxxxxxxx,
presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Art. 3
- Finalità
L'Associazione
non ha scopo di lucro ma si propone di:
a) promuovere
e sviluppare l'associazionismo ed ogni altra forma di partecipazione dei
cittadini alla vita musicale, nonché alla crescita sociale della cultura
musicale, anche mediante l'istituzione di corsi musicali;
b) sostenere
la formazione di gruppi musicali ed in modo particolare curare lo sviluppo
dell'attività canora in seno al gruppo polifonico costituendo;
c) istituire
rapporti di collaborazione con i Conservatori, gli Istituti e le Scuole
Musicali, nel quadro di un decentramento delle attività di educazione musicale
che favorisca il sorgere di corsi di cultura musicale;
d) stabilire
organiche relazioni con la scuola, il mondo del lavoro, le comunità
parrocchiali, per la diffusione sociale della musica, bene culturale
costitutivo della personalità umana e di sommo arricchimento morale e
culturale;
e) realizzare
manifestazioni a carattere artistico-musicale;
f) perseguire
l'integrazione Europea tramite scambi culturali con Associazioni aventi fini
analoghi;
g) promuovere
la partecipazione a manifestazioni di carattere comunale, provinciale,
regionale, nazionale ed internazionale favorendo la solidarietà e
l'aggregazione sociale a soli fini ricreativi e di accrescimento culturale.
Art. 4 - Caratteristiche
L'Associazione è apolitica ed apartitica, scevra da ogni influenza di carattere religioso, di ceto sociale e di etnia, senza scopo di lucro e viene costituita secondo quanto contemplato dagli art.36, 37 e 38 del Codice Civile e dalla "Legge quadro sul volontariato" del 11.8.1991, n° 266 con numero illimitato di soci aderenti. (di seguito solo "soci" o "aderenti")
Art. 5 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
CAPITOLO 2°
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 6 - Organi Sociali.
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea
Generale dei soci aderenti
b) il
Presidente
c) il
Consiglio Direttivo
d) il
Collegio dei Sindaci Revisori
e) il
Direttore Artistico
Art. 7
- L'Assemblea generale dei soci
L'Assemblea si compone di tutti gli
aderenti alla vita del Sodalizio, che
assumono la qualifica di "SOCIO ORDINARIO", "SOCIO MUSICANTE E/O CANTANTE",
"SOCIO SOSTENITORE" E "SOCIO ONORARIO" come stabilito dall'art.17 del presente
Statuto. I soci partecipano in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro
(anche indiretto) esclusivamente per fini ricreativi, culturali e di solidarietà
non avendo l'Associazione alcuno scopo di lucro ai sensi dell'art.2, comma 1°
della Legge 11.8.1991, n° 266.
Art.
8 - Competenze DELL'ASSEMBLEA
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione del Consiglio,
del Collegio dei Sindaci revisori;
b) l'approvazione dello
Statuto e delle sue modifiche;
c) l'espulsione di un socio
aderente;
d) la ratifica delle
delibere del C.D ove previsto da questo Statuto o dalle Leggi e Regolamenti.
L'Assemblea generale dei soci si riunisce
inoltre in seduta ordinaria:
1.entro
il mese di Gennaio per deliberare sul programma che verrà presentato dal
Consiglio;
2.entro
il mese di Aprile per l'approvazione del conto consuntivo finanziario dell'anno
precedente;
3.entro
il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno
successivo.
L'Assemblea può essere convocata inoltre su
decisione del Presidente o del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un
decimo dei soci con diritto di voto.
L'Assemblea viene convocata tramite
comunicazione scritta, anche per via elettronica, con almeno 5 giorni di
anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza. La comunicazione deve contenere
l'ordine del giorno.
In Assemblea hanno diritto di voto tutti i
soci maggiorenni, non sospesi o espulsi. E' escluso dal voto quel socio che ha
interesse qualsiasi e particolare nell'affare in discussione.
I soci con diritto di voto godono
dell'elettorato attivo e passivo.
Le adunanze dell'Assemblea, che possono
validamente tenersi anche in luoghi diversi dalle sede ufficiale, sono valide
in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei soci iscritti
con diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti, sempre con diritto di voto. Le decisioni vengono adottate in ogni
caso con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tuttavia nell'ipotesi di
cui al punto b) del presente articolo, è sempre richiesta la presenza della
metà più uno dei soci e le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei
due terzi dei votanti. La seconda convocazione non potrà aver luogo che a
distanza di almeno un'ora dalla prima.
Le votazioni sui temi all'attenzione
dell'Assemblea avranno luogo come di seguito specificato:
a) se
palesi, per alzata di mano;
b) a voto segreto, sempre quando trattasi di
questioni concernenti persone.
In caso di parità di voti si procede a
nuove votazioni. Nella seconda votazione, in caso di parità il voto del
Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.
L'Assemblea nomina nel suo seno tre
scrutatori.
Delle sedute dell'Assemblea è redatto processo verbale di cui
sarà data lettura nella seduta successiva.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si compone di quattro membri elettivi, appartenenti alla categoria dei soci cantanti/musicanti, dal Presidente della Associazione e dal Direttore Artistico, membro di diritto.
E' eletto dall'Assemblea generale a scheda segreta con espressione, al massimo, di 2 preferenze. La nomina di consigliere spetta ai soci che hanno conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, prevale l'anzianità di età.
Nel suo seno il Consiglio elegge il Presidente dell'Associazione e provvede ad attribuire le seguenti cariche sociali :
1.Segretario
2.Cassiere
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Nei casi
di parità, il voto di chi presiede ha valore doppio.
Il Consiglio dura in carica un anno. In ogni caso fino
all'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio uscente conserva i poteri e
le facoltà previsti dal presente Statuto per l'ordinaria amministrazione.
Art. 10 - Sedute del Consiglio Direttivo
Le sedute possono validamente tenersi anche
in luoghi diversi dalla Sede ufficiale.
Ordinariamente, il Consiglio si riunisce
ogni quattro mesi. Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente, del
Direttore Artistico o su richiesta di tre Consiglieri o di almeno un terzo dei
soci, ed è chiamato a votare in modo palese, od a voto segreto dovendo
pronunciarsi su questioni relative a persone.
In caso di necessità di convocazione straordinaria
d'urgenza, il Presidente provvede con preavviso di almeno 24 ore.
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal
Presidente dell'Associazione, o da un suo delegato o, in assenza di ambedue,
dal membro più anziano con diritto di voto.
Funge da segretario, ove sia assente il funzionario a ciò
delegato, il membro più giovane.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente
a maggioranza dei presenti con diritto al voto.
E' escluso dal voto quel Consigliere che ha
interesse qualsiasi e particolare nell'affare in discussione.
In caso di parità di voti, prevale il voto
del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio provvede all'amministrazione
dell'Associazione, emana tutte le disposizioni che giudica opportune
nell'interesse morale ed economico dell'Associazione per il conseguimento dei
fini statutari, provvede all'esecuzione del programma deliberato
dall'Assemblea.
Delle sedute del Consiglio Direttivo è redatto processo verbale
di cui deve darsi lettura ed approvazione in apertura della successiva seduta.
Qualunque membro elettivo del Consiglio che
manchi senza giustificato motivo per tre adunanze consecutive decade dalla
carica.
Le dimissioni di un consigliere potranno
essere presentate al Consiglio stesso, che provvederà alla sostituzione con il
candidato non eletto che avrà riportato il maggior numero di voti nell'ultima
votazione.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo
nella prima seduta, con voto segreto.
Il Presidente:
a) rappresenta l'Associazione;
b) presiede le riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio;
c) convoca le riunioni
dei predetti organi ove non ne sia prefissata la data.
d) può
stare in giudizio, sia attivamente che passivamente, su delega del Consiglio;
e) ha
la direzione dell'Associazione ed è responsabile dell'andamento della medesima;
f) convoca
per mezzo del Segretario le adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e
del Consiglio;
g) firma
le lettere e i verbali di adunanza e tutto quanto di sua spettanza.
E' facoltà del Presidente adottare, nell'ambito della ordinaria
amministrazione, provvedimenti che si rendono necessari con carattere di
particolare urgenza; è suo obbligo, tuttavia, sottoporli all'approvazione del
Consiglio non oltre cinque giorni dalla loro adozione.
Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo. Nel periodo compreso fra detta scadenza ed il rinnovo
della carica il Presidente conserva i suoi poteri limitatamente al disbrigo
degli affari correnti.
Il Presidente può delegare talune sue
funzioni ad un Consigliere da lui scelto, che ne farà le veci in caso di sua
assenza o di impedimento.
Art.
12 - IL DIRETTORE ARTISTICO
E' il professionista di fiducia
dell'Associazione. Viene designato dal Consiglio Direttivo. Il rapporto tra l'Associazione
ed il Direttore Artistico è regolato con stipula di apposita convenzione.
E' componente di diritto del Consiglio
Direttivo con voto consultivo ed ha la responsabilità della conduzione tecnica
ed artistica del Sodalizio. In tali settori è plenipotenziario; ogni sua
decisione in proposito dovrà essere osservata da tutti gli aderenti.
Qualora nell'espletamento di tale attività
dovessero insorgere contrasti insanabili, il Consiglio Direttivo proporrà
all'Assemblea la di lui sostituzione.
Art.
13 - IL SEGRETARIO
Al Consigliere con funzioni di Segretario, nominato dal Consiglio, sono devolute tutte le funzioni amministrative dell'Associazione, è il depositario di tutti gli atti dell'Associazione, tiene la corrispondenza, compila i verbali di tutte le adunanze su apposito registro, contrassegna gli atti emanati, compila il libro dei soci, cura la conservazione del patrimonio mobile e dell'archivio, fornisce con il controllo del Presidente del Consiglio quanto necessita per il servizio dell'Associazione.
Art. 14 - IL CASSIERE
Il Cassiere tiene la cassa dell'Associazione con l'obbligo di depositare le somme eccedenti la liquidità corrente in un libretto di risparmio o di un conto corrente intestato all'Associazione da aprirsi presso un locale Istituto di Credito, ha inoltre il compito di compilare gli inventari del materiale e dei valori sociali, di emettere i mandati di entrata e di uscita firmandoli unitamente al Presidente.
Il Cassiere è l'unico responsabile di tutti i fondi sociali.
Il Cassiere cura la tenuta dei libri e dei registri contabili, redige unitamente al Segretario la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
Il Cassiere incassa e paga in base ai mandati emessi e controfirmati dal Presidente.
Il Consigliere con funzioni di Segretario e quello con funzioni di Cassiere dispongono per l'esazione delle quote sociali.
Art. 15 - I REVISORI DEI CONTI
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti in conformità alle attribuzioni dei Sindaci secondo le leggi vigenti. In particolare controllano, sia individualmente che collegialmente, tutte le scritture contabili tenute dal Cassiere. Degli accertamenti e delle verifiche contabili e di cassa redigono apposito verbale. Corredano il conto consuntivo di una loro relazione che sarà sottoposta all'Assemblea Generale in occasione dell'approvazione del consuntivo stesso. Controllano infine che il Presidente e il Consiglio, nell'espletamento dell'attività amministrativa dell'Associazione, rispettino lo Statuto e tutte le altre norme regolamenti emanate dal Sodalizio. Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo della cui convocazione deve essere loro data comunicazione.
Il Collegio è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci supplenti subentrano nella carica in caso di cessazione o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni da parte dei membri effettivi. Il Presidente dei Revisori dei Conti è designato dal Collegio stesso all'atto del suo primo insediamento.
Art.
16 - Compensi
Tutte le cariche (ad eccezione del
Direttore Artistico il cui eventuale compenso è regolamentato a parte da
apposita convenzione), sono prestate a titolo completamente gratuito; potranno
essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute con i limiti e le
modalità previste dall'art.21, comma 3 del presente Statuto.
CAPITOLO 3°
DELLA QUALIFICA DI SOCIO - DELL'AMMISSIONE E DELLA CESSAZIONE
Art. 17 - QUALIFICA
I soci dell'Associazione "corale s. CECILIA" sono suddivisi in
quattro categorie :
a)SOCI MUSICANTI E/O CANTANTI: sono quelli che partecipano all'attività artistica dell'Associazione;
b)SOCI
ORDINARI: sono quelli che partecipano attivamente con il proprio volontariato
impegnandosi nell'organizzazione ed all'espletamento di qualsiasi iniziativa
dell'Associazione, ma che non partecipano all'attività artistica;
c)SOCI
SOSTENITORI che partecipano alla vita sociale esclusivamente con contribuzioni
economiche in danaro d'importo non inferiore alla quota sociale;
d)SOCI ONORARI: sono quelli che hanno acquisito particolari meriti associativi per cui vengono definiti tali con apposita deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.
18 - AMMISSIONE
Si diviene Socio Ordinario con il semplice pagamento della quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Si diviene Socio Musicante e/o Cantante
presentando domanda verbale o scritta al Direttore Artistico il quale, a suo
insindacabile giudizio accetta o meno il socio in qualità di musicante e/o
cantante. Anche il Socio Musicante e/o Cantante è tenuto al pagamento della
quota sociale.
Si diviene Socio Sostenitore come indicato
al punto c) del precedente articolo.
Si diviene Socio Onorario secondo quanto
stabilito al punto d) del precedente articolo.
In caso di socio minorenne è necessaria
l'autorizzazione scritta dall'esercente la patria potestà.
Nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo ratifica l'ammissione del socio all'Associazione ed autorizza il Segretario ad iscrivere gli aderenti nell'apposito Libro dei Soci ed a consegnare loro la tessera del Sodalizio.
In caso di non ammissione viene restituita la somma versata al diretto interessato.
Art.
19 - Cessazione
La qualifica di socio si perde:
a) per
dimissioni volontarie;
b) per
morosità nel pagamento delle quote sociali annuali o di qualunque altra
contribuzione particolare richiesta dal Consiglio;
c) per
espulsione pronunciata dall'Assemblea Generale dei soci per i motivi indicati
ai punti 1) 2) e 3) del presente articolo;
d) per
scioglimento del Sodalizio, nei casi e secondo le norme previste dallo Statuto
medesimo.
Le motivazioni che possono provocare
l'eventuale espulsione dei soci sono:
1.indegnità
morale,
2.deliberata
e grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari che arrechino danno
all'Associazione,
3.ogni
quant'altro comportamento dell'aderente che costituisca ostacolo al buon
andamento del Sodalizio.
L'espulsione di un socio deve
obbligatoriamente seguire due fasi:
1ª fase:
sospensione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, da qualsiasi
attività dell'Associazione previa contestazione scritta, da parte del Consiglio
Direttivo, degli addebiti rivolti al socio. Quest'ultimo può presentare le
proprie memorie difensive al Consiglio medesimo. Qualora in Consiglio confermi
la sospensione anche dopo aver esaminato le motivazioni addotte dal socio,
questi può presentare ricorso scritto all'Assemblea Generale entro 15 giorni
dalla notifica della delibera di sospensione del Consiglio.
2ª FASE: ESPULSIONE su delibera
dell'Assemblea Generale per ratifica della decisione di sospensione del
Consiglio Direttivo o per decisione presa dalla stessa in seguito a ricorso del
socio. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima seduta utile.
Nel periodo che intercorre fra la
sospensione deliberata dal Consiglio e la definitiva decisione dell'Assemblea,
il socio non può partecipare ad alcuna delle attività dell'Associazione.
In caso di mancata ratifica da parte
dell'Assemblea della delibera di sospensione del Consiglio Direttivo per cui il
ricorrente riassume la sua qualifica di socio a tutti gli effetti NON è ammesso
alcun indennizzo al socio o a suoi eredi né in denaro né sotto qualsiasi altra
forma.
CAPITOLO 4°
DEI
DIRITTI E DEI DOVERI DEI SOCI
Art.
20 - Diritti
Tutti i soci hanno diritto di partecipare a
tutte le iniziative e manifestazioni di cui l'Associazione si farà promotrice
e, se maggiorenni, di esprimere il proprio voto in Assemblea sugli argomenti
previsti dallo Statuto stesso e su quelli posti in discussione dagli organi del
Sodalizio.
I Soci delle categorie a) e b) che prestano
attività di volontariato all'interno dell'Associazione sono assicurati, con le
modalità previste dalla Legge 11.8.91 n° 266, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
Art.
21 - DOVERI
Coloro che entrano a far parte dell'Associazione sono obbligati al rispetto di tutto quanto prescritto dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione che verranno successivamente emanati dagli organi sociali. Una copia di tali atti dovrà sempre trovarsi a disposizione dei soci nei locali dell'Associazione che potranno così prenderne visione.
La qualifica di "socio" determina comunque l'accettazione tacita dello Statuto e di ogni deliberazione presa dall'Assemblea e dal Consiglio, anche se di essi, il socio, non ne ha preso visione.
Tutti i soci si obbligano a prestare
volontariamente e gratuitamente la propria opera per il raggiungimento degli
scopi del Sodalizio come prefissati nell'art.3 del presente Statuto. Possono
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per le attività
prestate, entro limiti e con le modalità preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo con l'emanazione di apposito Regolamento, ai sensi
dell'art.2, comma 2° della Legge 11.8.1991, n° 266.
Tutti i Soci sono tenuti al versamento
delle quote loro richieste nei termini che verranno stabiliti, pena la
decadenza dalla qualifica per morosità.
Tutti i soci di tutte le categorie hanno
parità di diritti e di doveri.
CAPITOLO 5°
DELLA CONTABILITA' E DEL PATRIMONIO
Art. 22 - Contabilità
L'anno finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.
L'Associazione, ai sensi dell'art.5, comma
1° della citata legge sul volontariato, per lo svolgimento della sua attività
si procurerà i dovuti mezzi attraverso:
a) le
contribuzioni degli aderenti;
b) le
libere contribuzioni di privati;
c) contributi
di Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi
di organismi nazionali e internazionali;
e) donazioni
e lasciti testamentari;
f) rimborsi
derivanti da convenzioni;
g) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il Bilancio Preventivo per l'esercizio
successivo dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale entro il 31 ottobre
dell'anno in corso.
Il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio
dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 Aprile
dell'esercizio successivo.
Eventuali utili dovranno essere reinvestiti
per il conseguimento dei fini sociali.
Particolari norme di carattere contabile
non espressamente previste dal presente Statuto saranno appositamente emanate
con specifico regolamento del Consiglio Direttivo.
Art.
23 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione si compone:
1.delle
quote associative versate annualmente dai singoli associati: le stesse si
intendono intrasmissibili e non rivalutabili;
2.dei
contributi eventualmente erogati da Enti pubblici o soggetti privati a
qualsiasi titolo;
3.da
ogni accessione che comunque venga ad accrescere il patrimonio stesso.
Il patrimonio dell'Associazione ha espresso
vincolo di destinazione per gli scopi per cui è stata formata ed è
indivisibile.
E' fatto divieto di distribuzione, anche in
modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve,
o capitale durante le vita dell'associazione, salvo che non sia disposto
diversamente per legge.
Nessun socio o amministratore, anche
recesso, decaduto o espulso, può vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione, o richiedere la restituzione di quanto da lui versato come
quota sociale o ad altro titolo.
CAPITOLO 6°
DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 24- Scioglimento dell'Associazione
La cessazione della vita dell'associazione è stabilita per:
a)deliberazione dell'Assemblea;
b)mancato compimento di qualsiasi attività sociale protratto per almeno un anno.
Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione per i motivi indicati ai punti a) e b) del comma precedente, l'Assemblea dei soci viene convocata con le modalità previste dall'art. 8 comma 4 del presente Statuto. In tale seduta, la cui validità è stabilita dall'art. 8 comma 7 del presente Statuto, oltre che la cessazione della vita dell'Associazione viene deliberato anche come e dove debba essere utilizzato il patrimonio sociale, che sarà comunque devoluto ad altra associazione, con preferenza di destinazione dello stesso alle Associazioni perseguenti il medesimo scopo.